Art. 14.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75).

      1. Gli articoli 1 e 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono abrogati.
      2. All'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono premesse le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni di legge relative all'accertamento della insussistenza di patologie a trasmissione sessuale,».